Tutto quello che bisogna sapere sulla revisione perioda e il bollo della vostra FIAT 500.
La revisione
In base a quanto previsto dall’art. 80 del Codice della Strada, le autovetture devono essere sottoposte a revisione entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione di cui a questo a noi non riguarda e successivamente ogni due anni (cioè un anno sì ed un anno no).
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E’ importante tenere presente che:
-il mese entro cui eseguire la revisione è quello corrispondente al mese di rilascio della carta di circolazione; ciò non impedisce però che la revisione possa essere eseguita anche prima di quel termine;
-per stabilire se il veicolo è soggetto alla revisione occorre considerare l’anno di prima immatricolazione, che, in caso di veicoli reimmatricolati (ritargati o provenienti dall’estero) probabilmente non coincide con l’anno di emissione della carta di circolazione attuale; l’anno di emissione della carta di circolazione originaria è comunque indicato sulla carta di circolazione attuale;
-per i veicoli che devono rinnovare la revisione, il mese di riferimento è quello in cui è stata effettuata la revisione precedente;
-le autovetture ad uso privato ( le nostre Fiat 500 ), non possono più circolare oltre il termine stabilito per la revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche nel caso in cui sia stata effettuata la prenotazione nei termini. Alla revisione sono anche obbligati tutti i veicoli che, pur essendovi tenuti, non hanno eseguito la revisione negli anni precedenti: la loro circolazione è infatti soggetta a sanzione.
Termine di scadenza:
La prima revisione va eseguita entro lo stesso mese di rilascio della carta di circolazione italiana, mentre il rinnovo di revisione va eseguito entro il mese solare corrispondente a quello in cui fu effettuata la precedente revisione.
Sanzioni:
Il Codice della Strada vigente prevede per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti:
-omessa revisione (art. 80, comma 14):sanzione pecuniaria di € 137,55 e ritiro della carta di circolazione
-ripetuta omessa revisione (art. 80, comma 14):sanzione pecuniaria di € 275,10 e ritiro della carta di circolazione
-omessa revisione di veicolo circolante in autostrada(art. 176, comma 18):sanzione pecuniaria di € 137,55 e fermo amministrativo del veicolo, restituito dopo la prenotazione della revisione
N.B.: Come stabilito dalla circolare n. 2919/M 366 del 09/10/01 in caso di carta di circolazione ritirata per omessa revisione non più è possibile effettuare la visita presso le officine private per cui la revisione dovrà essere effettuata obbligatoriamente presso gli Uffici Provinciali del D.T.T.
Prot. n. 2919/M 366 del 09/10/01
Com’è noto, l’articolo 80, comma 14, del Codice della strada prevede, in caso di omessa revisione, il ritiro della carta di circolazione.
Ai sensi dell’articolo 216 del medesimo codice , il documento ritirato viene inviato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione che verifica, in sede di revisione, la permanenza nel veicolo dei requisiti di sicurezza per la circolazione stradale.
Con circolare 3/98 del 7 gennaio 1998 , al punto 6-bis, così come integrato dalla circolare 20 gennaio 1998 prot. n. 62/FP – DC IV n. B013 , sulla base di una interpretazione estensiva della citata normativa, è stata prevista la possibilità che le operazioni di revisione, nei casi previsti dal citato comma 14 dell’articolo 80 , siano svolte anche presso le imprese di autoriparazione, in possesso della prescritta autorizzazione, mediante esibizione della copia fotostatica della carta di circolazione acquisita presso l’ufficio provinciale al quale è stata inviata dagli organi accertatori.
Nel corso dell’applicazione della procedura appena descritta si è avuto modo di constatare che gli adempimenti previsti nelle suddette disposizioni non sono applicati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Ciò posto, poiché tale difformità di comportamento alimenta nell’utenza atteggiamenti di incertezza e disorientamento, s’impone un’applicazione letterale del codice della strada.
Si dispone pertanto che, a decorrere dal 2 gennaio 2002, le operazioni di revisione conseguenti al ritiro della carta di circolazione per violazione del più volte citato comma 14, siano effettuate esclusivamente dagli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.
A decorrere dalla medesima data sono abrogati il punto 6-bis della circolare 3/98 del 7 gennaio 1998 e la circolare 62/FP B013 del 20 gennaio 1998 .
Oggetto della revisione:
Va ricordato ai proprietari dei veicoli di controllare con particolare attenzione, prima della revisione, le seguenti parti inerenti alla sicurezza: freni, ruote, pneumatici, sterzo, sospensioni, trasmissione, luci, segnalatore acustico, tergicristallo, telaio, cinture di sicurezza, triangolo, nonché anche il rispetto dei limiti di emissione allo scarico del motore sia per gli inquinanti che per il rumore, ecc.
Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato l’obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi delle cinture, anche se ricoperti da elementi interni della carrozzeria).
Tariffe:
Per ogni tipo di veicolo (autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore) il costo è lo stesso, € 64,80 IVA compresa, di cui:
€ 54,00 – revisione
€ 10,80 – bollettino diritti D.T.T.
Il bollo per la Provincia Autonoma di Trento e il Trentino:
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
” costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
” non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfetaria di :
Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli
La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
-costruiti da oltre vent’anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
-non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico – riconducibili ad apposite determinazioni dell’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) – sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione.
Per maggiori informazioni consultare il sito bollo ACI per il Trentino
Revisioni auto storiche per Verona.
Da sempre la passione per le auto e le moto “datate” coinvolge un numero elevato di amatori.
Si tratta dei cosiddetti veicoli d’epoca e dei veicoli d’interesse storico collezionistico, iscritti nei registri storici previsti dalla legge oppure radiati dal PRA.
Per circolare, i veicoli d’epoca e d’interesse storico collezionistico devono essere in regola con
-Documenti di circolazione
-Copertura assicurativa
-Revisione obbligatoria
Spesso però i proprietari ignorano questi obblighi, in particolare quello di revisione, e ne vengono a conoscenza troppo tardi, in occasione di controlli da parte di organi di polizia stradale oppure perché coinvolti in un incidente.
I veicoli d’epoca e d’interesse storico collezionistico devono superare la revisione obbligatoria ogni 2 anni!
Esiste poi un’altra categoria di veicoli d’epoca, quelli radiati dal PRA: possono circolare solo in occasione di manifestazioni o raduni organizzati e limitatamente ai percorsi appositamente stabiliti, mentre quelli d’interesse storico collezionistico possono circolare liberamente su strada.
Un veicolo può essere definito “d’interesse storico collezionistico” se è iscritto in uno dei registri appositamente indicati dall’art.60 del Codice della Strada, e precisamennte A.S.I. – Storico Lancia – Italiano FIAT- Italiano Alfa Romeo – Storico F.M.I.
Dettagli su scadenze precise e sanzioni sono disponibili nel contenuto collegato sulla “revisione obbligatoria”.
Le scadenze per la revisione obbligatoria dei veicoli sono differenziate a seconda,della categoria del veicolo,dell’anno di immatricolazione, o di ultima revisione.
Nel 2014 sono chiamati alla visita di prova quelli revisionati l’ultima volta nel 2012.
Dopo quattro anni dall’immatricolazione è invece la scadenza prevista per autovetture,veicoli immatricolati ad uso promiscuo (sempre più rari),autocarri con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, motocicli, ciclomotori e quadricicli leggeri(per i rimorchi con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate immatricolati dopo l’anno 1997 le revisioni sono sospese in attesa di apposito decreto ministeriale).
Dopo la prima, le successive revisioni sono biennali.
Per la scadenza specifica c’è tempo tutto il mese di riferimento: il mese di prima immatricolazione oppure quello di ultima revisione, a seconda dei casi.
Le visite possono essere effettuate presso la Motorizzazione o nelle officine autorizzate.
Auto d’importazione usate
Particolare attenzione alle auto d’importazione usate, sempre più diffuse: le normative europee sono sempre più coordinate e il Codice della strada non fa eccezione, tanto che le scadenze della revisione periodica sono piuttosto allineate. Quello che conta è l’anno di immatricolazione originaria, e non quella di ingresso in Italia. In questo senso, se non è stata fatta revisione nel Paese di origine, l’auto dovrà essere sottoposta a visita allo scadere dei quattro anni. Se la carta di circolazione riporta invece una revisione (effettuata ai sensi dell’art. 75 del Codice della strada -vedi pag. 4 del libretto) il veicolo rientrerà nelle normali scadenze biennali.
Revisione straordinaria
La revisione straordinaria di singoli veicoli può essere disposta dalla Motorizzazione (Dipartimento dei Trasporti Terrestri) anche su segnalazione degli organi di polizia stradale, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti o sulle condizioni a seguito di incidente stardale.
Sanzioni e conseguenze
168,00 euro la sanzione prevista per chi circola senza revisione in regola, che diventano 336,00 se la revisione non è stata effettuata per più d’una volta.
L’articolo 80 del codice della strada -modificato nell’estate 2010 dalla legge nr. 120- prevede inoltre che il veicolo venga sospeso dalla circolazione mediante specifica annotazione sulla carta di circolazione, a cura del’agente accertatore. Il proprietario potrà guidare unicamente per recarsi all’officina ed effettuare la revisione, oppure per portare l’auto a casa.
Se un veicolo circola durante il periodo di sospensione la sanzione (minima) passa a 1.941,00 euro con fermo amministrativo per 60 giorni.
In caso di controllo i veicoli non revisionati possono essere allontanati da alcune categorie di strade, ad esempio le autostrade.
Per maggiori informazioni consultare il sito Polizia Municipale del Comune di Verona
Il bollo per il Veneto:
A decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche. Salvo prova contraria, per anno di costruzione si intende l’anno di prima immatricolazione. Se, però, il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell’agevolazione la data di costruzione. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita.
Gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, per i quali siano trascorsi tra i 20 ed i 29 anni dall’anno di costruzione, possono essere esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Si considerano di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed i veicoli, pur non appartenenti alle categorie precedenti, i quali rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
A differenza dei veicoli con almeno 30 anni il beneficio non spetta automaticamente ma solo nei seguenti casi:
-ai motoveicoli inseriti nell’elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico predisposto dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) ovvero muniti del certificato, recante gli estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato dalla medesima federazione.
-ai veicoli muniti di apposito certificato recante gli estremi identificativi del veicolo rilasciato da Automobilclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni
Per informazioni relativamente agli elenchi FMI e sul rilascio dei certificati si rimanda alle pagine web sotto indicate:
Federmoto – ASI – Lancia Club – Registro FIAT – RIAR
ATTENZIONE:
Quanto indicato si applica, ai sensi dell’art. 6 comma 3 L.R. 5 aprile 2013 n.3, per i soli periodi d’imposta successivi alla entrata in vigore, il giorno 6 aprile 2013, della citata legge.
Per i periodi d’imposta precedenti continua ad essere applicato il vecchio regime che imponeva, ai sensi dell’art. 63 comma 3 L.342/200, che l’attestazione di interesse storico provenisse esclusivamente da A.S.I. o, per i soli motocicli, dalla F.M.I.
Si ricorda che, in caso di utilizzazione su pubblica strada, sia i veicoli ultratrentennali che quelli ultraventennali sono assoggettati alla tassa di circolazione forfettaria annua, nella misura di 11,36 euro per i motoveicoli e 28,40 euro per gli autoveicoli. Tale tassa può essere pagata in qualunque momento dell’anno, purchè prima della messa in circolazione del mezzo su strada.
La tassa per i veicoli ultratrentennali va pagata attraverso i canali di pagamento attualmente disponibili elencati nella pagina ‘dove e come pagare”.
Per i veicoli tra i venti ed i ventinove anni, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con bollettino postale sul conto corrente postale n. 22562482 intestato a ‘Regione Veneto-Tasse automobilistiche-Omessi/ritardati pagamenti”, avendo cura di indicare in modo chiaro, nella causale del bollettino, la targa e la scadenza del bollo. Si ricorda che, per i veicoli storici, la scadenza è sempre dicembre.
La disciplina sopra riportata non si applica ai veicoli adibiti ad uso professionale, ai sensi dell’art. 2083 e dell’art. 2229 del Codice Civile, i quali, pertanto, pagano come di norma l’importo della tassa automobilistica.
Riferimenti normativi:
-art. 63 L. 21 novembre 2000, n. 342.
-art. 6 commi 2 e 3 L.R. 5 aprile 2013 n.3 B.U.R. 32/2013.
Per maggiori informazioni consultare il sito Regione Veneto Tributi veicoli storici